Opificio Serena & Manente S.r.l. – Favaro Veneto (VE)
Ottobre 2017
Realizzazione di opere in carpenteria metallica presso il nuovo opificio della Serena & Manente S.r.l. di Favaro Veneto (VE).
Committente: Divisione Kopron Engineering – Kopron S.p.a.
Per gentile concessione della Serena & Manente S.r.l.
Data di costruzione
Realizzazione di opere in carpenteria metallica presso il nuovo opificio della Serena & Manente S.r.l. di Favaro Veneto (VE) – Stabilimento per la conservazione e vendita di prodotti agricoli.
L’intervento ha riguardato la realizzazione di due tettoie ed una pensilina con struttura in carpenteria metallica; le strutture risultano connesse alla struttura portante in c.a.p., del più ampio edificio a pianta rettangolare, mediante inserti a tasca per l’ancoraggio delle travi principali a parete e per le sole tettoie anche mediante colonne in acciaio ancorate su plinti di fondazione.
Le coperture sono in lamiera grecata e zincata e risultano opportunamente nascoste da velette perimetrali, con intelaiatura portante in scatolare metallico zincato, che ne rendono maggiormente piacevole la vista.
Trattamento protettivo delle strutture in acciaio mediante zincatura a caldo e successiva finitura con verniciatura a polveri in colori RAL.
L’intervento in numeri:
Dimensioni di massima strutture:
Tettoia (T1) – circa 37,30Lungh. x 7,15Largh. x 7,20H utile ml – superficie coperta: circa 267 mq;
Tettoia (T2) – circa 40,70Lungh. x 3,35Largh. x 3,65 H utile ml – superficie coperta: circa 136 mq;
Pensilina (P) – circa 28,80Lungh. x 1,70Largh. x 3,65 H utile ml – superficie coperta: circa 49 mq;
Sulle Tettoie e Pensiline potrebbe interessare quanto segue:
Con riferimento alle 42 definizioni standardizzate adottate nell’ambito del “Regolamento Edilizio Tipo” [1], in seguito all’intesa del 20 ottobre 2016 e al successivo aggiornamento del 28 maggio 2018 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, si evidenzia quanto segue:
Secondo la citata intesa, la pensilina è un “Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno”, mentre la tettoia è un “Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita a usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali”.
Cos’hanno in comune
Ciò che accomuna le due definizioni è la finalità di copertura propria di entrambe le tipologie di manufatti: tale aspetto è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza, secondo cui vi è una “sostanziale identità della nozione di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici” [2].
Le differenze
Ciò che, al contrario, le diversifica è la modalità costruttiva: la pensilina non ha montanti verticali di sostegno perché è installata in aggetto sul muro, mentre la tettoia è sostenuta proprio da montanti fra loro collegati.
In realtà, vi è un secondo elemento che differenzia le due ipotesi: le dimensioni, solitamente contenute nel caso della pensilina, più rilevanti nel caso della tettoia. Tale aspetto è fondamentale perché le dimensioni rilevanti della tettoia non consentono di qualificare il manufatto come elemento pertinenziale sottratto al permesso di costruire. Ed infatti, la giurisprudenza ha affermato che “con particolare riguardo alle tettoie o alle altre simili strutture di riparo e protezione di spazi liberi, si è difatti affermato che dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici e quando, non presentino carattere di autonoma utilizzabilità, e possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono” [3].
[1] Gazzetta ufficiale 16/11/2016 n. 268.
[2] TAR Basilicata, sez. I, sent. 3 agosto 2017, n. 556; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 27 giugno 2017, n. 3495 e sent. 21 dicembre 2016, n. 5903; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 aprile 2014, n. 2196; Cassazione penale, sez. fer., sent. 1 settembre 2011, n. 33267; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 5 gennaio 2017, n. 35; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 9 settembre 2014, n. 9520.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 13 gennaio 2016, n. 17; Napoli, sez. VIII, sent. 7 novembre 2013, n. 4975; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2015, n. 620.
Indirizzo:
Area P.I.P.- 83010
Grottolella (AV)
Email:
commerciale@icometprogetti.it
Telefax:
0825 – 55 56 36
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