Superbonus 110% : anche per alberghi e case in condono in corso di definizione
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Sono tante le novità legate al Superbonus 110% nella bozza del dl Semplificazioni della transizione ecologica. Oltre alla proroga al 31 dicembre 2021, troviamo anche l’estensione della misura ad alberghi e pensioni e case in condono, oltre all’incentivazione del cappotto termico, una nuova definizione di impianti termici e un iter più veloce per non ritardare troppo i lavori da eseguire.
Ricordiamo che per il Superbonus 110% sono previsti, tra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Fondo complementare, oltre 18 miliardi di euro, le stesse risorse stanziate dal precedente governo.
Superbonus 110%, nuove scadenze
La principale novità del decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023.
Prorogate anche le scadenze del Superbonus per gli interventi negli edifici condominiali e nelle case popolari. In pratica, il Superbonus nei condomini sarebbe esteso al 30 giugno 2024 a condizione che a fine dicembre 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.
E la possibilità di applicare il 110% sarebbe estesa al 31 dicembre 2025 nelle case popolari, sempre con la regola del 60% delle opere completate (in questo caso al 30 giugno 2024).
Superbonus per abusi edilizi e condoni in corso di definizione
Una delle ipotesi allo studio del governo per il decreto di maggio sulle semplificazioni è quella di allargare il bonus anche ai condomini che hanno domande di condono edilizio in corso.
La nuova norma eviterebbe in pratica che l’irregolarità di una singola unità immobiliare impedisca alle altre di acquisire la certificazione di stato legittimo e di accedere al Superbonus. “Per gli interventi sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, lo stato legittimo riguarda soltanto le singole unità“.
Sempre in questa ottica si prevede di rilasciare lo stato legittimo negli edifici plurifamiliari anche in presenza di singole unità immobiliari non a norma. Escludendo successivamente soltanto queste ultime dall’agevolazione.
Il doppio vantaggio della novità sarebbe quello di poter ottenere il rilascio del documento anche per una singola abitazione al di là degli abusi, interni o esterni, presenti in altre unità abitative dello stesso edificio e di far accedere agli incentivi anche quanti hanno in corso domande di condono edilizio in corso, con revoca immediata in caso di sanatoria respinta.
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Superbonus 110% anche ad alberghi e pensioni
Nel decreto semplificazioni c’è anche la proposta di estendere il Superbonus agli alberghi e alle pensioni, che fino a ieri erano esclusi dalla possibilità di percepirlo. Potrebbero applicare l’aliquota al 110% per interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici.
Resterebbero fuori gli altri immobili utilizzati per l’esercizio delle attività professionali e di impresa, per i quali pure è stata chiesta l’inclusione tra i beneficiari.
Al momento, l’agevolazione è utilizzabile solo da condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arte, impresa o professione, e particolari categorie di proprietà edilizia.
Superbonus 110% per impianti termici non fissi
Per impianto termico si intende un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Nella bozza del decreto c’è invece un allargamento della definizione di impianto termico. Ai fini dell’accesso al 110%, infatti, si legge nel documento, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.
Superbonus 110%, cappotto termico come manutenzione ordinaria
Per incrementare le domande di interventi finalizzati all’isolamento termico degli edifici, la bozza propone che gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di manutenzione ordinaria come da art. 3, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia).
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