Superbonus 110% : Novità sull’abbattimento delle Barriere Architettoniche
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Fanno parte dei Superbonus 110% anche gli interventi che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche negli appartamenti dove non sono presenti per forza Over 65 o disabili.
I lavori possono interessare anche spazi non residenziali (come garage, cantine etc. ), basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus. In questo ultimo caso il massimale cambia e va calcolato su tutte le unità e ripartito solo per chi ha aderito.
Da non dimenticare che oltre al Superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche sarà possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Si potrà usufruire dell’agevolazione anche nei condomini dove non sono presenti disabili o over 65, per garantire a tutti l’accessibilità e l’acquisto per tutti gli appartamenti dello stabile.
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In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere adoperata l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, dalla legge 90/2013, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro.
La presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni è in ogni caso irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
La detrazione, quindi, spetta in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus 110%.
Il Ministero della transizione ecologica, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell’articolo 119, a tutti gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli interventi trainati, sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica.
Gli uffici Icomet sono a Vostra disposizione per esaminare richieste ed offrire risposta ad ogni esigenza.
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