Superbonus 110% : Basta la CILA!

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La modifica è operativa dal 1° giugno 2021 con l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni e ha l’obiettivo di ridurre i tempi per l’avvio dei cantieri. Ma la sostituzione dell’attestazione di stato legittimo con la CILA non è l’unica novità alla disciplina della maxi detrazione portata dal decreto legge.

Con il provvedimento, l’eliminazione delle barriere architettoniche diventa un intervento trainato anche del super sismabonus e vengono elevati i limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari.

Sostituzione dell’attestazione di stato legittimo con la CILA

Secondo la nuova formulazione, gli interventi ammissibili al superbonus, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

Nella CILA devono essere riportati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili completati prima del 1° settembre 1967, deve essere attestato che la costruzione è stata completata antecedentemente a tale data.

Ante modifica, per gli interventi sulle parti comuni, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia, dovevano essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

L’accelerazione dei tempi per la partenza dei cantieri, in particolare nei condomini è cosa non da poco.
L’attestazione dello stato legittimo degli immobili, anche se relativo alle parti comuni, aveva infatti rappresentato una delle cause che hanno notevolmente rallentato l’avvio dei lavori con il superbonus.

Per ottenere il documento, infatti, sono necessari tempi piuttosto lunghi e, nel caso in cui in un singolo appartamenti ci sono irregolarità che hanno effetti sulle parti comuni, l’accesso al superbonus veniva precluso a tutti gli altri condomini.

Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile, ciò permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie.
L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Decadenza dal superbonus 110%

Ai sensi del nuovo comma 13-ter, il superbonus potrà essere revocato per:
– mancata presentazione della CILA;
– interventi realizzati in difformità dalla CILA;
– assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
– non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Barriere architettoniche

Ma la sostituzione dell’attestazione di stato legittimo con la CILA non è l’unica novità alla disciplina della maxi detrazione portata dal decreto Semplificazioni.
Con il decreto, l’eliminazione delle barriere architettoniche diventa un intervento trainato anche del super sismabonus, dapprima l’eliminazione delle barriere architettoniche era un intervento trainato solo del super ecobonus.

Con il decreto Semplificazioni si introduce la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici. Gli interventi sono quelli previsti anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Al riguardo si segnala che è stato precisato che il superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili o di over 65 nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

Inoltre va chiarito che per la detrazione del 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione e che la spesa massima ammessa all’agevolazione ammonta a 96.000 euro (cfr. anche la guida sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate).

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Limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps

Altra novità apportata dal decreto Semplificazioni alla disciplina del superbonus riguarda i limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps.

Al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste.

In particolare, viene previsto che per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri che:
– svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
– i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica,
– sono in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1 (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme),
B/2 (ospedali e case di cura senza fine di lucro) e D/4 (ospedali e case di cura con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (regolarmente registrato, in data certa anteriore al 1° giugno 2021)

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Proroga scadenza superbonus

Le modifiche apportate dal decreto Semplificazioni alla disciplina del superbonus ha esteso fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento degli interventi, il termine finale di sostenimento delle spese per i condomini.

Per immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il termine ultimo di effettuazione delle spese detraibili, è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Se alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Si ricorda che sono esclusi dal superbonus gli edifici interamente posseduti da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà, composti da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate.

Per gli IACP e altri istituti, il decreto ha invece previsto una proroga di 6 mesi: per gli interventi agevolati per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Nessuna proroga è invece prevista per gli edifici unifamiliari e cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche: il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus è attualmente fissato al 30 giugno 2022.

Con la legge di conversione del decreto Sostegni (l. n. 69/2021, art. 6-bis) è stata invece ammessa tra le spese rilevanti ai fini del superbonus l’Iva indetraibile, anche parzialmente, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata.

Gli uffici Icomet sono a Vostra disposizione per esaminare richieste ed offrire risposta ad ogni esigenza.


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