Scale di sicurezza

LE SCALE DI SICUREZZA

Le scale di emergenza o le scale di sicurezza, costituiscono spesso l’unica via di uscita sicura in caso di incendi, o al verificarsi di eventi calamitosi come terremoti. In alcuni casi, tuttavia, per poter essere considerate idonee anche come “vie di emergenza”, devono avere particolari caratteristiche di sicurezza.

Le scale ordinarie, infatti,  oltre che indispensabile mezzo di comunicazione all’interno dell’edificio, se non compartimentate, costituiscono anche un elemento della costruzione che si presta facilmente ad una rapida propagazione del fumo, del calore e delle fiamme ai piani superiori, in quanto, si comportano come camini nei quali si determina un “tiraggio” a causa del dislivello tra base e sommità e ciò comporta inevitabilmente che la scala venga invasa dal fumo e rapidamente non percorribile.

Anche se la normativa italiana non parla esplicitamente di scale antincendio (scale emergenza), con questo termine nel linguaggio comune ci si riferisce solitamente a tre tipologie di scale, ciascuna utilizzabile come via di fuga in caso di necessità:

1. le scale di sicurezza esterne;

2. le scale protette;

3. le scale a prova di fumo.

Le relative definizioni sono contenute nel dm 30 novembre 1983.

Scale di sicurezza

Scale di Sicurezza

La realizzazione di scale antincendio è obbligatoria:

  • negli edifici pubblici o aperti al pubblico come scuole, uffici, musei, centri commerciali e ospedali;
  • negli alberghi e negli alloggi collettivi;
  • negli edifici residenziali con altezza antincendio di almeno 12 metri, ove non sia possibile accostare le autoscale dei Vigili del Fuoco almeno a una finestra o balcone per piano (ad esempio grattacieli e grandi caseggiati con molti piani).

L’altezza antincendio è l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile al livello del piano esterno più basso: un’altezza antincendio di 12 metri corrisponde quindi a un edificio di quattro piani.

I riferimenti, per vie e scale d’esodo, sono contenute nel dm 3 agosto 2015.

In questo articolo ci soffermiamo sulle scale di sicurezza esterne, e nella fattispecie in quelle con intelaiatura di acciaio e camminamenti in pannelli grigliati.

Le scale di sicurezza, sono scale totalmente esterne all’edificio e devono rispettare determinate caratteristiche:

    • Parapetto di 1 metro di altezza atto a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato flusso di persone;
    • Corrimano collocato a scomparsa sporgente non più di 8 cm;
    • Larghezza rampa pari ad almeno 2 moduli, ovvero 1,2 metri;
    • Gradini a pianta rettangolare con pedata non inferiore a 30 cm ed alzata non superiore a 17 cm;
      • Rampe rettilinee e con non meno di 3 gradini e non più di 15;
    • Assenza di sporgenze o rientranze per almeno 2 metri dal piano di calpestio;
    • I pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza della rampa;
    • Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno;
  • Le porte che immettono nelle scale devono essere dotate di congegno di autochiusura, devono aprirsi nel verso dell’uscita, e la loro apertura non deve ostacolare in alcun modo il deflusso delle persone in salita o in discesa;
  • Per edifici con più di due piani fuori terra, la larghezza della scala deve essere dimensionata sommando gli affollamenti dei due piani consecutivi con maggiore affollamento.

Di seguito un esempio di scala antincendio o di sicurezza con gabbia:

Scale di Sicurezza

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